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13/01/2025

DANNI DA COSE IN CUSTODIA

Ai sensi dell'articolo 2051 Codice Civile, sussiste la responsabilità del proprietario dell'immobile locato, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (perché la concessione in godimento del bene non comporta la perdita della loro disponibilità giuridica e materiale). Costituisce, peraltro, presupposto di tale conclusione che il proprietario del bene abbia e conservi la custodia anche durante la locazione, sicché la responsabilità del custode viene meno sia quando egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno, sia quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore. (Nella specie ha evidenziato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha mancato di accertare - o, quantomeno, di esplicitare nella motivazione della propria decisione - se le infiltrazioni erano state determinate da parti dell'immobile sottoposte alla custodia dei proprietari dell'immobile locato oppure acquisite alla disponibilità del conduttore - e, dunque, di specificare se questo aveva assunto - oppure no - in esclusiva la veste di custode della res dannosa - e, se le condotte ostruzionistiche dei conduttori potessero integrare il caso fortuito e, così, esonerare gli appellanti da responsabilità o almeno ridurre quest'ultima a un periodo più breve) - Cassazione 18471/2024.