ADOZIONE INTERNAZIONALE DA PARTE DI PERSONA SINGOLA
È costituzionalmente illegittimo l'art. 29bis, comma 1, legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, atteso che tale disciplina comprime in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. Le persone singole sono, in astratto, idonee ad assicurare un ambiente stabile e armonioso a un minore in stato di abbandono, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, nonché della rete familiare di supporto dell'aspirante genitore. Il divieto assoluto per le persone singole di adottare potrebbe avere dei riflessi negativi sull'effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso, specialmente nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una sensibile riduzione delle domande di adozione (Corte Costituzionale n. 33 del 2025).