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21/09/2026

DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO GENITORIALE DEL FIGLIO CONCEPITO

L'instaurazione del rapporto genitoriale va intesa come normale conseguenza del concepimento stesso del figlio, per cui, ove il fatto illecito di un terzo la impedisca, ciò implicherà inevitabilmente la sussistenza di un nesso di causalità materiale fra la condotta illecita e l'evento dannoso, costituito dalla lesione del diritto al rapporto genitore-figlio. Tale danno si realizza direttamente in capo al figlio nascituro, al momento della sua nascita e non del suo concepimento ed è connaturata alla peculiare natura del rapporto stesso, oggetto di specifica e più profonda tutela legale e sia fondata su una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, da parte del danneggiante (Cass. 22064 del 2026).